Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n.33 ha riordinato gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
Questa pagina accoglie le informazioni di cui è prevista la pubblicazione nello schema indicato dal decreto e comune a tutte le pubbliche amministrazioni.
Lura Ambiente dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l’organizzazione e l‘attività allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento degli scopi sociali e sull’utilizzo delle risorse.
Con la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale la trasparenza si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.
Nota: il sito adotta lo schema di pubblicazione indicato nel D.Lgs 33, tuttavia alcune informazioni non sono pertinenti o applicabili a Lura Ambiente. In questo caso non sarà presente alcun dato.L’obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dal Programma per la Trasparenza e l’Integrità e dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile per la Trasparenza che si pronuncia sulla stessa.
Il modulo può essere inviato:
Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del Responsabile della Trasparenza, devono essere inviate al Consiglio di Amministrazione di Lura Ambiente via Fax o Raccomandata.
Il Decreto Legislativo nr. 33/2013, come modificato dal Decreto Legislativo nr. 97/2016, ha introdotto il diritto di “accesso civico generalizzato”.
L’accesso civico generalizzato si configura come diritto a titolarità diffusa.
Può essere attivato “da chiunque” e non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.
A ciò si aggiunge un ulteriore elemento, ossia che l’istanza “non richiede motivazione”.
In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all’interesse dell’ordinamento di assicurare ai cittadini (a “chiunque”), indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute da pubbliche amministrazioni.
L’accesso generalizzato si delinea come diritto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all’art. 5 bis, commi 1 e 2, e dall’altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, comma 3).
Mentre l’accesso civico riguarda la richiesta di pubblicazione dei soli atti, documenti e informazioni oggetto di obblighi di pubblicazione e costituisce un rimedio alla mancata osservanza di tale obbligo di pubblicazione, l’accesso civico generalizzato riguarda l’accesso a tutti gli altri dati, informazioni e documenti non soggetti a pubblicazione obbligatoria nella Sezione Trasparenza del sito internet.
Per agevolare l’utilizzo di questo diritto, è possibile utilizzare il seguente
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